Art. 1

E’ costituita con sede in Torbole sul Garda, Colonia Pavese, a tempo indeterminato un’associazione a carattere sportivo denominata CIRCOLO SURF TORBOLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del windsurf, svolgimento di attività didattica connessa alla pratica velica e nautica, nonché organizzare le manifestazioni ad esso inerenti.

Art. 3

L’associazione si compone di un numero indeterminato di soci divisi in onorari e ordinari.

Art. 4

Il patrimoni è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali donazioni erogazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da utile derivante da manifestazioni partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota associativa non è trasmissibile, e non è rivalutabile.

Art. 7

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due soci ordinari. Per la validità dell’approvazione è necessario il voto di almeno quattro consiglieri. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi diretti dell’Associazione. E’ esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità verrà sancita dal Consiglio di Sorveglianza.

Art. 9

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque fino a dieci membri eletti dall’Assemblea dei Soci (che ne fisserà di volta in volta il numero) per la durata di anni quattro. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio nominerà il primo dei non eletti dall’Assemblea. Almeno uno dei membri dovrà essere residente in Torbole.

Art. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. Nessuno compenso è dovuto ai membri del Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontrare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è  presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalla riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinadone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rattifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione  nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea può essere pure convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. L’assemblea viene convocata per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni è necessario la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora da quella fissata, l’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione e potrà prendere valide deliberazioni, sempre a maggioranza, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti per delega.

Art. 16

Per deliberare validamente su proposte di modifica allo statuto sociale in prima convocazione sarà richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e di voto favorevole a maggioranza semplice dei votanti, in seconda convocazione sarà richiesta la presenta di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e voto favorevole con maggioranza semplice dei votanti. Tutte le spese inerenti alle modifiche dello statuto sono a carico dell’Associazione.

Art. 17

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Tale rappresentanza potrà avvenire a mezzo di delega scritta, ed ogni socio non potrà presentarne più di una.

Art. 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.

Art. 19

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle assemblee. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20

Le assemblee sono validamente costituite e potranno deliberare con la maggioranza semplice, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Art. 21

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti eletti per quattro anni dall’Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annui, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 22

Il Collegio di Sorveglianza è composto da tre membri eletti dall’assemblea i quali durano in carica quattro anni.

Art. 23

Il Collegio di Sorveglianza, al fine di assolvere le sue funzioni, ha facoltà di assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso ha voto deliberativo in materia di radiazioni , espulsioni di soci e provvedimenti disciplinari in genere. Su richiesta scritta di un socio il Consiglio di Sorveglianza è tenuto a dare risposta entro un mese.

Art. 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto dall’assemblea generale con l’intervento di almeno quattro quinti degli associati aventi diritto di voto e con una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei soci presenti, con l’adozione di necessari provvedimenti, tenendosi, in ogni caso, presente che, in caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità esclusivamente sportive sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 19966, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Tutte le controversie che dovessere sorgere tra l’associazione, gli associati gli amministratori, in dipendenza e in relazione alle esecuzioni ed interpretazione del presente statuto, nonché delle deliberazioni sociali ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi,  saranno deferite al giudizio ed alla decisione di un collegio arbitrale. Il Collegio Arbitrale sarà composta di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione, su ricorso della parte più diligente. Il collegio Arbitrale giudicherà secondo equità senza formalità di rito e di procedura e pronunzierà il suo lodo come amichevole compositore. Per le controversie non risolvibili con l’arbitrato, unico Foro competente sarà quello ove ha sede l’Associazione. Per quanto non previsto si applica il D.Leg.vo 17 gennaio 2003 n. 5 ARTICOLO 26 Per quanto non espresso, si accettano le norme e le direttive del CONI e della Federazione Italiana Vela come disposto dal Consiglio nazionale del CONI con propria delibera 1273/2004.

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche n. 18 del 15 giugno 2004.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Maggio 2011 12:26